Il presente
contributo sintetizza alcune delle indicazioni operative principali per la predisposizione
di un modello di organizzazione, gestione e controllo nel settore dell’edilizia contenute nel “Codice di Comportamento delle imprese
di costruzione” dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (di
seguito il “Codice” o il “Documento”), approvato dal Ministero
della Giustizia ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D. Lgs. 231/2001 sulla
responsabilità da reato degli enti ed aggiornato alle innovazioni legislative
intervenute fino al marzo 2022.
Il Codice
– che dà attuazione concreta alle indicazioni dottrinali e metodologiche
contenute nelle linee-guida 231 di Confindustria[1],
cui l’ANCE aderisce ed alle quali il Documento fa espresso richiamo – si
rivolge alle imprese che operano nel settore delle costruzioni[2],
anche se di piccole dimensioni[3],
ed offre alle stesse uno schema di riferimento per la predisposizione di un
modello 231 che tenga conto delle caratteristiche produttive, merceologiche,
dimensionali e organizzative di chi opera in tale ambito, nonché delle
specificità delle aree aziendali sensibili e delle relative procedure interne
adottate.
L’analisi dei
rischi ed i protocolli e le procedure di prevenzione dei reati proposti da ANCE
hanno come riferimento un’impresa di costruzioni “standard”, da intendersi come
caratterizzata da una sufficiente complessità organizzativa[4]
e da un’articolazione interna in plurime funzioni – anche se talvolta ricoperte
dall’organo dirigente – con specifiche responsabilità, in linea con il prototipo di organigramma proposto
nel Codice[5].
Il modello
“standard” di impresa è collocato nello spazio intermedio che il documento
individua tra le cd. “aziende di complessità limitata”[6]
e le cd. “aziende complesse”[7].
Tale differenziazione rileva – come sarà meglio precisato a breve – sul piano
dell’analisi dei rischi e dei protocolli di prevenzione applicabili.
2. L’analisi
dei rischi
2.1. I
processi e le aree sensibili ed i fattori di rischio
Nel procedere
all’operazione di individuazione dei processi astrattamente[8]
a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Codice
muove da una apprezzabile premessa di carattere metodologico: i fattori di
rischio vanno determinati in rapporto al settore in cui opera l’impresa.
In particolare, il
documento individua una serie di aree funzionali e di fattori di rischio
specifici delle imprese di costruzioni c.d. “standard”, che si indicano di
seguito:
I. AREA Lavori privati (per le imprese che
operano nel settore dei lavori privati e della promozione immobiliare):
a. fattori di rischio riferiti alle attività
che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere,
autorizzatori, ovvero a quelle connesse alla formazione degli strumenti
urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
b. fattori di rischio riferiti al rapporto
con il committente privato e con i fornitori, e più in generale al reato
di corruzione fra privati;
II. AREA Edilizia residenziale pubblica (per
le imprese che operano nel campo dell’edilizia residenziale pubblica): fattori
di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al punto precedente, alle attività
che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche;
III. AREA Appalti pubblici (per le imprese che
partecipano a pubbliche gare o trattative per l’affidamento di lavori pubblici
in appalto o in concessione): fattori di rischio relativi alle fasi delle
procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di corretto adempimento
contrattuale, di gestione dell’eventuale contenzioso con il committente, di
collaudo delle opere eseguite[9];
IV. per tutte le imprese: fattori
di rischio connessi ad attività di carattere più generale dell’impresa[10].
In relazione a
tali aree funzionali il Codice ha individuato dodici macro-processi[11]
rilevanti, di ciascuno dei quali ha provveduto a descrivere l’estensione, le
principali attività in cui si articola e i reati presupposto ad esso correlabili,
qualora commessi nell’interesse o vantaggio dell’impresa.
Rinviando alla
lettura del Codice per l’esame completo dei processi, in questa sede
preme dar conto di quelli che si presentano come peculiari delle imprese di
costruzioni. Si tratta del:
- Processo di approvvigionamento[12],
che riguarda
–
materiali, attrezzature, macchinari ed
apprestamenti
–
servizi di manutenzione (incluse le manutenzioni
di attrezzature e macchinari)
–
prestazioni professionali
–
subappalti,
l’inadeguata
selezione dei quali espone l’impresa al rischio di commissione dei reati di
truffa aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di reati
in tema di erogazioni pubbliche, dei reati di corruzione fra privati, di
violazione del diritto d’autore, di reati colposi gravi per violazione delle
norme sulla sicurezza, di reati ambientali o di reati di ricettazione, riciclaggio
e impiego di beni o utilità di provenienza illecita e dei reati tributari[13];
- Processo commerciale[14],
che riguarda le attività commerciali e di formalizzazione dei contratti
relative a
–
gare ed appalti pubblici
–
trattative fra privati,
ed
espone la società al rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa
aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di
erogazioni pubbliche, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati
tributari[15];
- Processo di costruzione e gestione del
contratto[16], che
riguarda tutte le attività che si articolano in
–
gestione del cantiere
–
attività di costruzione
–
gestione del contratto, inclusa la
contabilizzazione degli stati di avanzamento
–
fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione
–
gestione varianti e riserve
ed espone l’impresa al rischio di commissione dei reati di truffa
aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di delitti di
criminalità organizzata, di corruzione, di concussione e induzione a dare o
promettere utilità[17][…],
di corruzione fra privati, di delitti contro la personalità individuale
(caporalato), di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di
provenienza illecita, di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza,
di reati ambientali, di delitti contro il patrimonio culturale e dei reati
tributari[18];
- Processo di gestione di erogazioni pubbliche[19],
che riguarda le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione
di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato,
o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative
dirette alla realizzazione di
–
investimenti produttivi
–
innovazione tecnica e tecnologica
–
ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi
produttivi
–
formazione del personale
–
iniziative di terzi oggetto di significative
erogazioni pubbliche (esempio superbonus 110%, bonus facciate e simili) che
coinvolgono l’impresa come esecutrice e gestore di tali erogazioni,
e risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione,
dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari[20];
- Processo
di gestione per la sicurezza[21],
che riguarda le attività relative alla efficace implementazione del sistema
gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei
cantieri temporanei e mobili. La
valutazione insufficiente in fase di pianificazione dei livelli di rischio
connessi con le attività, ovvero l’inadeguata attuazione delle misure di
prevenzione pianificate espongono l’impresa al rischio di commissione dei reati
di omicidio colposo ovvero di lesioni colpose gravi o gravissime, con
violazione delle norme sulla sicurezza;
- Processo
di gestione per l’ambiente[22],
che riguarda le attività relative alla efficace implementazione del
sistema gestionale per l’ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e
mobili, e risulta sensibile al rischio di commissione di reati ambientali di
natura dolosa o colposa[23];
- Processo
attività immobiliare[24],
che – quando l’impresa opera in tale settore – riguarda tutte le attività
commerciali e di vendita relative alla costruzione in proprio e alla
conseguente attività immobiliare e risulta sensibile al rischio di commissione
dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra
privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti con finalità di
terrorismo, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati tributari[25].
Va però precisato
che mentre per le aziende di complessità limitata il Codice ritiene congruente
con la natura e la dimensione di questa tipologia di imprese limitare l’analisi
dei rischi e l’utilizzo dei protocolli formalizzati di prevenzione reati ai
soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi[26],
nel caso delle aziende complesse il documento raccomanda un’analisi più
approfondita che tenga conto:
- di processi produttivi non previsti dal Codice
di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di
costruzioni (esempio concessioni di costruzione e gestione, produzione e
vendita di calcestruzzo e/o componenti prefabbricati, realizzazioni in finanza
di progetto);
- di criticità pregresse;
- dell’opportunità di diversificare l’analisi dei
rischi per ciascuna macro unità operativa (divisione, stabilimento, unità di
business territoriale), con successivo confronto ed eventuale omogeneizzazione
dei risultati ottenuti;
- di verificare che i criteri di gravità e
probabilità adottati come standard da ANCE siano adeguati anche per l’impresa
in esame, ovvero definire nuovi criteri basati sulla gravità del reato e sulla
probabilità di commissione dello stesso[27].
2.2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI
Accanto alla
mappatura dei processi sensibili, il Codice provvede ad un esame delle
famiglie di reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e –
laddove possibile – delle eventuali condotte che ne costituiscano la manifestazione,
individuando i processi aziendali interessati ed i protocolli di prevenzione
idonei a ridurre il rischio-reato residuo ad un livello basso.
E così, ad
esempio:
a) per
quanto riguarda i reati in materia di erogazioni e forniture pubbliche[28],
possono costituire
- reati in materia di erogazioni pubbliche[29],
i comportamenti che seguono:
– false
dichiarazioni in una domanda per avere accesso ad una erogazione pubblica
– falsificazione
dei rendiconti delle attività svolte con erogazione pubblica (ad esempio
attività di formazione, superbonus 110%, ecc.)
– utilizzo
in modo difforme di un anticipo contrattuale finalizzato a consentire la
mobilitazione di risorse per l’esecuzione del contratto stesso – utilizzo in
modo difforme di un finanziamento finalizzato ad opere di consolidamento
sismico della sede o all’acquisto di macchinario[30];
- truffa[31],
i comportamenti che seguono:
– false
dichiarazioni di requisiti o omissione nella comunicazione di informazioni
ostative in sede di partecipazione ad un appalto pubblico
– false
dichiarazioni in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze (ad esempio di
una attestazione SOA, di una licenza edilizia, di una pratica di condono)
– falsificazione
dei SAL relativi ai contratti acquisiti
–
falsificazione dei SAL relativi all’edilizia
convenzionata[32];
- frode
in pubblica fornitura[33],
i comportamenti che seguono:
– la
fornitura di materiali ed apparecchiature di marca e qualità diversa da quella
prevista contrattualmente (giunti, pompe, rivestimenti, …)
– l’utilizzo
di materiali (cemento, ferro, isolanti, …) in quantità e/o con prestazioni
inferiori a quelle previste a capitolato
– la
realizzazione di impiantistica non a norma, ecc.[34];
b) per i reati di associazione per delinquere e
scambio elettorale politico-mafioso[35], il
Codice muove dalla consapevolezza del rischio di infiltrazione criminale
ad esempio nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori
e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove
notoriamente l’influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è
diffusa[36].
In tal
senso il documento raccomanda anzitutto il rispetto delle indicazioni
contenute nella L. 190/2012 (cd. anticorruzione), il quale individua le
attività imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della
criminalità organizzata[37],
nonché l’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (c.d. “white
list”), elenco istituito presso ogni prefettura.
Considerata,
infine la varietà di possibili manifestazioni dei reati di associazione per
delinquere, il Codice raccomanda che l’attività di prevenzione sia
diretta alla più generale verifica di condotte dirette a favorire o recare
vantaggio all’organizzazione criminale (esempio dazioni di denaro, erogazione
di prestazioni non contabilizzate, assunzione di personale, …)[38],
di cui lo scambio elettorale politico-mafioso costituisce un esempio.
c) per i
reati contro la Pubblica Amministrazione[39], il
Codice si sofferma in particolar modo – ad esempio – sul pericolo di
commettere una corruzione attiva (ossia in cui il corruttore è
l’impresa), giudicandolo particolarmente elevato in tutte le tipologie di
imprese che hanno significative interfaccia con la Pubblica Amministrazione;
fra queste, ovviamente, anche le imprese di costruzione che necessitano di
autorizzazioni ed operano nel settore degli appalti pubblici[40].
In tal senso, l’analisi dei rischi dovrà considerare anzitutto:
- i
processi nei quali l’evento corruzione è possibile, esempio la richiesta di
finanziamenti pubblici, di autorizzazioni e certificazioni, l’attività
commerciale e di rendicontazione nel quadro degli appalti pubblici
- i
processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione,
esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie
e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo
approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non
rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza
corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane
(assunzione di personale riconducibile al corrotto)[41].
Analoghe
considerazioni vengono applicate – in materia di reati societari[42] – per
la prevenzione ad esempio del delitto di corruzione tra privati (artt.
2635 e 2635 bis c.c.), in relazione al quale l’analisi del rischio deve
prendere in esame:
– i
processi nei quali l’evento corruzione fra privati (attiva e/o passiva) è
possibile, esempio l’attività commerciale fra privati, la costruzione e la
gestione del contratto, gli approvvigionamenti (stipula e successiva gestione
dell’ordine), la assunzione di personale, l’attività immobiliare.
– i
processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione attiva,
esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie
e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo
approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non
rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza
corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane
(assunzione di personale riconducibile al corrotto)[43].
Il Codice segnala infine che la corretta implementazione di un sistema
gestionale anticorruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, ancorché non
prevista dal Legislatore come esimente specifica, è da considerare idonea per
la predisposizione di adeguati protocolli di prevenzione a fronte dell’insieme
dei reati ex art. 25 del D. Lgs. 231/2001[44].
d) per i delitti contro la persona[45],
il Codice evidenzia nel settore delle costruzioni il pericolo di
commissione dei reati di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
(art 603 bis c.p.) e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (art. 22 D. Lgs. 286/1986), con particolare riferimento alle
attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri, ponendo
l’attenzione sia sugli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i
quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza
di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro) che sulle aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di
lavoratori reclutati maggiore di tre);
e) per
i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro[46],
il Codice rileva la centralità per le imprese di costruzione – soprattutto
in funzione dell’attività svolta nei cantieri temporanei o mobili – della
disciplina prevista dal D. Lgs. 81/2008[47],
la cui inosservanza nell’interesse o vantaggio dell’ente può comportarne la responsabilità.
In
tale ottica il documento si sofferma sulla qualità di soggetti apicali,
rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, riconoscibile in capo al datore di
lavoro[48]
e al dirigente[49], entrambi
titolari di obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Il
Codice evidenzia inoltre che l’art. 30 del T.U. 81/2008 ha individuato le
caratteristiche che deve possedere il Modello di organizzazione e gestione per
essere considerato adeguato, e conseguentemente, ove correttamente
implementato, per essere considerato esimente dalla responsabilità
amministrativa[50].
Ciò richiamando anche l’osservanza delle Linee guida UNI-INAIL del 28
settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ritirato e sostituito dalla
norma ISO 45001:2018)[51].
Infine
il documento segnala che, nell’ambito del settore delle costruzioni,
l’ente italiano di normazione ha recentemente emesso la norma UNI 11751-1:2019
avente per oggetto Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di
Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte
1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di
ingegneria civile[52].
f) per i reati ambientali[53],
il Codice si sofferma in particolare sulla sottofamiglia dei reati di Inquinamento[54],
evidenziando come il legislatore abbia in tale ambito identificato e sanzionato
tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell’ambiente:
- incorretta gestione di rifiuti, scarichi ed
emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori
limite previsti dal D. Lgs. 152/2006; - inquinamento ambientale[55];
- disastro ambientale[56],
I quali ultimi possono derivare da comportamenti dolosi o colposi consistenti
nell’abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra,
acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge[57].
Quanto
al traffico e gestione non autorizzata di rifiuti (conto terzi), per il Codice
soltanto le imprese di costruzione che svolgessero anche tale attività
dovrebbero effettuare un’analisi dei rischi aggiuntiva con riferimento
specifico a questo processo[58].
Più
in generale, il documento sottolinea l’opportunità che le imprese adottino
un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS;
g) quanto
ai reati di contrabbando[59],
il codice raccomanda un’analisi dei rischi più puntuale solo alle imprese di
costruzioni che operano anche all’estero o che importano rilevanti quantità
di materiali/prodotti dall’estero, in funzione dei paesi nei quali operano e
delle modalità con le quali sono svolte le relative attività (stabile
organizzazione, cantieri temporanei, associazioni con imprese locali, ecc.),
predisponendo specifici protocolli di prevenzione relativi al rapporto con lo
spedizioniere doganale utilizzato[60];
h) per
i delitti contro il patrimonio culturale[61],
il Codice ritiene che nel caso delle imprese di costruzioni standard
sussista il rischio di commissione del solo reato di cui all’art. 518-duodecies
c.p. nel caso in cui nell’area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti
correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico[62].
3. I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI
PREVENZIONE
Una volta
effettuata l’analisi dei processi sensibili e delle fattispecie di reato ad
essi associabili, il modello organizzativo deve contenere una sezione speciale
dedicata alle misure preventive di controllo e mitigazione dei rischi
individuati.
A riguardo, il Codice
prevede che per ciascuna delle attività potenzialmente a rischio, il modello
debba indicare
- i protocolli di controllo finalizzati alla
prevenzione dei reati
- i protocolli relativi alle modalità di gestione
delle risorse finanziarie
- i protocolli finalizzati a garantire i flussi
informativi nei confronti dell’organo amministrativo e dell’Organismo di
Vigilanza
In
particolare, per ogni processo sensibile il modello dovrà
a) indicare – fra quelli proposti nel Codice
– i protocolli ritenuti adeguati per mitigare il rischio di commissione dello
specifico reato
b) definire, per ciascun protocollo, la procedura
attuativa scritta[63]
più adeguata all’impresa, recante la descrizione di:
- modalità operative e soggetti titolari delle
funzioni, competenze e responsabilità; - modalità di documentazione e di conservazione
degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità
delle stesse[64].
c) individuare gli eventuali protocolli previsti
dal Codice stesso ritenuti non significativi per l’impresa.
Per
ciascuna attività in cui si articolano i 12 macro-processi sensibili individuati
e richiamati in precedenza, il Codice ha predisposto un elenco di
protocolli “standard” che la singola impresa di costruzioni potrà adottare –
ove ritenuti adeguati e applicabili – ed applicare mediante la redazione di
specifiche procedure operative che individuino
- il
responsabile dell’attuazione per lo specifico protocollo (CHI) - la
regola da seguire per applicare il protocollo (COSA) - le
modalità di registrazione del controllo effettuato (COME) - la
fase temporale del controllo (QUANDO)[65].
4. CONCLUSIONI
Il “Codice di
Comportamento delle imprese di costruzione” dell’ANCE rappresenta un
riferimento imprescindibile per le imprese – di costruzioni, ma non solo – che
vogliano predisporre un modello di organizzazione, gestione e controllo per la
prevenzione della responsabilità da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Esso fornisce
indicazioni metodologiche chiare e lineari per la individuazione delle aree
sensibili, dei fattori di rischio e delle fattispecie di reato nel cui ambito
gli stessi possano ricorrere, dei protocolli di prevenzione e delle procedure
operative.
Il documento
ha il pregio di confrontare le proposte operative con le specificità dei
destinatari e del settore delle costruzioni, approfondendo anche gli aspetti
rilevanti delle modalità concrete di svolgimento dell’attività imprenditoriale[66]
e ponendo risalto su alcuni dei molteplici benefici[67]
che possono derivare all’impresa dall’adozione ed efficace attuazione di un
modello 231.
In definitiva,
il Codice rappresenta l’ulteriore dimostrazione dell’importanza economica,
legale e reputazionale per le imprese di aderire ad un sistema effettivo di
compliance aziendale e di prevenzione e gestione dei reati.
[1]
Ci si riferisce alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231” di Confindustria, aggiornate a giugno 2021.
[2]
In sintesi, si tratta degli enti che svolgono le attività di costruzione e
specialistiche nel campo dell’esecuzione, promozione, progettazione, ingegneria
di opere pubbliche o private (cfr. Codice di comportamento delle imprese
di costruzione 2022, pag. 23, par. 1.4).
[3]
L’impresa
è da ritenersi di piccole dimensioni, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231
del 2001, tenendo conto del livello di complessità della sua struttura
organizzativa, dell’articolazione territoriale dell’attività, e del numero dei
dipendenti impiegati su base annua.
Nel settore delle costruzioni, a
giudizio di ANCE, devono ritenersi in ogni caso di piccole dimensioni almeno le
Microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003 della Commissione Europea, recepita ed attuata dal legislatore italiano
con il Decreto Ministeriale MISE del 18 aprile 2005 (cfr. Codice,
pag. 23, par. 1.6).
In nota n. 7 del Codice si
precisa che Nell’ambito della categoria delle PMI, si
definisce microimpresa l’impresa che:
a)
ha meno di 10 occupati, e
b)
ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Il numero degli occupati
corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Circa il 96% delle
imprese italiane del settore delle costruzioni è costituito da microimprese.
[4]
Che secondo l’ANCE è propria delle imprese di costruzioni con un organico pari
o superiore alle dieci unità (cfr. Codice, pag. 49).
[5] cfr. Codice,
pag. 49.
[6]
Ricadono in questa categoria le aziende nelle quali non è sostanzialmente
possibile identificare responsabili di funzione diversi dal Proprietario/Amministratore
e nelle quali, come conseguenza, la totalità delle attività a rischio reato
doloso si concentrano in tale figura apicale.
L’esperienza ANCE fa
ritenere che tale livello limitato di complessità caratterizzi prevalentemente
le imprese di costruzioni con un organico stabile inferiore alle dieci unità,
qualunque sia la natura giuridica della società (società individuale, sas, srl
o spa) (cfr. Codice, pag. 51, par. 2).
[7]
Si tratta delle aziende di costruzione che hanno sviluppato una organizzazione
di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale
per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai soli
cantieri di realizzazione). Appartengono sicuramente a questa categoria, per la
natura delle attività svolte, anche i consorzi stabili e i contraenti generali,
ma la complessità è normalmente elevata anche per le imprese di costruzioni di
grande dimensione (qualche decina di milioni di euro di giro d’affari annuo in
lavori), incluse quelle che operano abitualmente anche sui mercati esteri (cfr.
Codice, pag. 52, par. 3).
[8]
Trattandosi di linee-guida rivolte ad un’impresa di costruzioni “standard”.
[9] cfr. Codice,
pag. 28, par. 6.2.
[10] Il Codice
(cfr. pag. 28-29, par. 6.2; pag. 179) indica che per tutte le imprese occorre
tener conto:
AREA Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
a.
dei fattori di rischio relativi alle attività
che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti
pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori
od abilitativi;
AREA Comunicazioni sociali
e controlli
b.
del rischio di scorretta o incompleta
rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle
scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia
interno che esterno e del conseguente rischio di alterazione della valutazione
degli oneri fiscali e tributari di competenza dell’impresa;
c.
del rischio di comportamenti idonei ad
ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla
rappresentazione contabile dell’attività d’impresa da parte dei soggetti e
delle autorità competenti;
AREA Rapporti con soci
creditori e terzi
d.
del rischio che in caso di situazioni di
conflitto di interessi le operazioni di gestione o organizzative interne siano
attuate a condizioni svantaggiose per l’impresa o che vengano omesse decisioni
vantaggiose per l’impresa;
e.
in generale, del rischio di comportamenti
anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse dei soci, dei creditori
e dei terzi;
AREA Attività produttiva
caratteristica
f.
dei fattori di rischio relativi alle modalità di
reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di
concorrenza;
g.
dei fattori di rischio relativi alle attività
che hanno impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi presenti
sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei o mobili;
h.
dei fattori di rischio relativi alle attività
dalle quali possono derivare danni all’ambiente, inteso come il contesto nel
quale l’ente opera, comprendente l’aria, l’acqua, il suolo, le risorse
naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
i.
dei fattori di rischio relativi alle attività
dalle quali possono derivare danni ai beni culturali e paesaggistici;
j.
del rischio di comportamenti che, anche solo
per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché di associazione per delinquere;
k.
dei fattori di rischio connessi con
l’utilizzo delle risorse informatiche dell’organizzazione al fine di commettere
reati di criminalità informatica, incluso il trattamento non corretto dei dati
personali.
[11] Si tratta (cfr. Codice, pag. 57) dei seguenti Processi:
1.
Processo di
Governance e Alta Direzione
2.
Processo di
approvvigionamento
3.
Processo
commerciale
4.
Processo di
costruzione e di gestione del contratto
5.
Processo
finanziario
6.
Processo
amministrativo
7.
Processo di
utilizzo di erogazioni pubbliche
8.
Processo di gestione
dei sistemi informativi
9.
Processo di
gestione delle risorse umane
10.
Processo di
gestione per la sicurezza
11.
Processo di
gestione per l’ambiente
12.
Processo attività
immobiliare (quando presente).
[12] Che coinvolge le funzioni tecnica, acquisti,
amministrativa e finanziaria e si articola nelle principali attività di:
–
valutazione e
qualificazione dei fornitori
–
richiesta
d’acquisto
–
selezione del
fornitore
–
emissione
dell’ordine
–
ricevimento dei
materiali o delle prestazioni
–
ricevimento,
contabilizzazione e pagamento delle fatture passive.
[13] cfr. Codice,
pag. 60, par. 2.3.
[14] Che coinvolge le funzioni commerciale e tecnica e si
articola nelle principali attività di:
–
identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o
in Raggruppamento di Imprese)
–
analisi tecnica e stima costi
–
predisposizione e riesame dell’offerta
–
trattativa con il cliente
–
aggiudicazione e stipula del contratto.
[15] cfr. Codice,
pag. 61, par. 3.3.
[16] Che
coinvolge le funzioni tecnica e di Amministrazione e Finanza.
[17]
Questi ultimi quando chi agisce per l’impresa abbia la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
[18] cfr. Codice,
pag. 62, par. 4.3.
[19]
Che coinvolge il vertice aziendale e le funzioni tecnica e di Amministrazione e
Finanza, e si articola nelle principali attività di
–
istruttoria
–
autorizzazione
–
presentazione
della domanda
–
gestione del
finanziamento
–
sviluppo del
progetto
–
rendicontazione.
[20] cfr. Codice,
pag. 65, par. 7.3.
[21] Che coinvolge
il vertice aziendale, il Direttore Tecnico e Capocantiere, la funzione Risorse
Umane, l’RSPP e il Medico Competente, e si articola nelle principali attività
di
–
definizione delle
responsabilità per la sicurezza
–
valutazione dei
rischi salute e sicurezza
–
oneri per la
sicurezza
–
controllo
operativo per la sicurezza
–
formazione del
personale in tema di sicurezza
–
visite mediche
obbligatorie
–
monitoraggio
degli adeguamenti legislativi.
[22] Che coinvolge il vertice aziendale, i Dirigenti e
Preposti, nonché la funzione Risorse Umane e il Responsabile Ambientale, e si
articola nelle principali attività di
–
definizione delle
responsabilità per l’ambiente
–
analisi dei
rischi ambientali
–
gestione dei
rifiuti
–
controllo
operativo per l’ambiente
–
formazione sugli
aspetti ambientali
–
controllo degli
adeguamenti legislativi.
[23] cfr. Codice,
pag. 69, par. 11.3.
[24] Che coinvolge le funzioni Commerciale, Tecnica e di
Amministrazione e Finanza, e si articola nelle principali attività di
–
identificazione
delle opportunità immobiliari
–
sviluppo del
progetto immobiliare
–
acquisizione
delle autorizzazioni necessarie
–
costruzione in
proprio
–
scelta Agenzia
immobiliare
–
vendita unità
immobiliari
–
fatturazione
attiva e contabilizzazione.
[25] cfr. Codice,
pag. 70, par. 12.3.
[26] cfr. Codice,
pag. 51, par. 2.
[27]
cfr. Codice, pag. 52, par. 3.
[28]
Di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni,
truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o
di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
[29]
Reati in materia di erogazioni pubbliche (artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.),
quando il reato consiste in artifici e raggiri finalizzati al conseguimento
indebito di una erogazione ovvero nell’utilizzo di una erogazione ricevuta per
finalità diverse da quelle previste (malversazione) (cfr. Codice,
pag. 75, par. 1.2).
[30] (cfr. Codice,
pag. 76, par. 1.2)
[31]
Truffa (art. 640 c.p.), quando il reato consiste in artifici e raggiri
finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto (cfr. Codice, pag. 75, par. 1.2).
[32] cfr. Codice, pag. 76, par. 1.2.
[33]
Frode in pubblica fornitura (art. 356 c.p.), quando il reato, senza che
siano necessari specifici raggiri, consiste nella dolosa inesecuzione di un
contratto pubblico di fornitura di cose o servizi (cfr. Codice, pag.
75, par. 1.2).
[34] cfr. Codice,
pag. 76, par. 1.2.
[35]
Di
cui all’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001: Delitti di criminalità
organizzata, anche transazionale, ed in particolare Reati di
associazione per delinquere (artt. 416 e 416 bis e ter c.p., art. 74 D.P.R.
309/1990) e scambio elettorale politico-mafioso.
[36] cfr. Codice,
pag. 86, par. 3.2.
[37]
L’Art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a
discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di
macchinari;
f) fornitura di ferro
lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto
di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
[38] cfr. Codice,
pag. 87, par. 3.2.
[39]
Di
cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001: Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.
È da precisare che nel caso
di reato c.d. “proprio” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio (ad esempio, la concussione), la responsabilità dell’ente ex D. Lgs.
231/2001 può derivare dal concorso del soggetto riconducibile all’impresa nel
reato commesso dal soggetto attivo “pubblico”.
Il Codice, inoltre, ricorda che nel
nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico
ufficiale ex art. 357 c.p. o incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p.)
sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale
qualifica sia attribuita ad esponenti di una impresa di costruzione privata,
investita dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni (ad
esempio gestione di alcune concessioni pubbliche), nei limiti e in relazione
alle attività aziendali riconducibili all’assolvimento di tali compiti.
[40] cfr. Codice,
pag. 92, par. 4.2.
[41] cfr. Codice,
pag. 92, par. 4.2.
[42] Di cui
all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.
[43] cfr. Codice,
pag. 103-104, par. 7.2.
[44]
cfr. Codice, pag. 93, par. 4.3.
[45]
Di cui agli artt. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale)
e 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare) del D. Lgs. 231/2001.
[46] Di cui
all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.
[47] Testo
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
[48] Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008).
[49] persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008).
[50] cfr. Codice,
pag. 116, par. 12.3.
[51] cfr. Codice,
pag. 117, par. 12.3.
[52] cfr. Codice,
pag. 118, par. 12.3.
[53]
Di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.
[54]
Artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies c.p.; artt. 137, 256, 257
e 279 D. Lgs. 152/2006: art. 3 Legge 549/1993.
[55]
Inteso come compromissione o deterioramento significativi e misurabili: 1)
delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora
o della fauna.
[56]
Consistente alternativamente: 1) nell’alterazione irreversibile dell’equilibrio
di un ecosistema; 2) nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali; 3) nell’offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
[57] cfr. Codice,
pag. 140, par. 17.2.
[58] cfr. Codice,
pag. 140, par. 17.2.
[59] Di cui
all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001.
[60] cfr. Codice,
pag. 155-156, par. 22.2.
[61] Di cui
all’art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001.
[62] cfr. Codice,
pag. 158, par. 23.2.
[63]
Una procedura può dare attuazione a più protocolli di uno stesso processo.
[64]
Sul punto, il Codice opera una distinzione metodologica a seconda che l’impresa
a)
disponga di un sistema gestionale basato su
procedure adeguate e documentate: in tal caso è necessario indicare per
ciascun protocollo le procedure di riferimento ed integrare le stesse per
rispondere a specifiche prescrizioni che risultassero inizialmente non
previste; questa situazione è tipica di imprese di dimensione medio grande, con
sistema gestionale qualità, ambiente e sicurezza ben strutturato e certificato,
nelle quali siano state predisposte procedure anche per l’area amministrativa e
finanziaria (frequentemente non coperta dal sistema gestionale per la qualità);
b)
sprovvista di un sistema gestionale
formalizzato, ovvero dotata di un sistema gestionale molto essenziale, ancorché
certificato: in tal caso è possibile predisporre una o più procedure
(istruzioni operative), identificando, per ciascuna di esse:
–
Il responsabile dell’attuazione per lo
specifico protocollo (CHI)
–
La regola da seguire per applicare il
protocollo (COSA)
–
Le modalità di registrazione del controllo
effettuato (COME)
–
La fase temporale del controllo (QUANDO)
L’individuazione
per la specifica realtà organizzativa dei parametri CHI / COSA / COME / QUANDO
costituisce la procedura (istruzione operativa) per l’attuazione di quanto
previsto dallo specifico protocollo.
Tali
istruzioni possono poi essere utilmente riunite in funzione del soggetto che
deve attuare lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le
istruzioni relative al Responsabile Acquisti), così andando a costituire una
procedura generale, o mansionario, per tale posizione.
[65]
Rinviando alla lettura del Codice per l’esame completo dei protocolli e
delle procedure individuati, in questa sede si riportano quelli relativi ai
processi che sono stati individuati nel presente contributo come peculiari
delle imprese di costruzioni. In particolare:
Processo di Approvvigionamento
·
Valutazione e qualificazione dei
fornitori [02.01: Sistema di qualificazione dei fornitori; 02.02:
Professionisti (progettisti, commercialisti, legali); 02.03: Dichiarazione di
operare secondo comportamenti etici; 02.04: Subappalti di attività ad elevato
rischio di infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 53 Legge 190/2012); 02.05:
Valutazione della capacità di operare in sicurezza; 02.06: Valutazione della
capacità di operare nel rispetto dell’ambiente; 02.07: Fornitori che operano
nel ciclo dei rifiuti];
·
Richiesta d’acquisto [02.08: programma
dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti; 02.09: Richiesta d’acquisto];
·
Selezione del fornitore [02.10:
ricerca di mercato; 02.11: richiesta d’offerta];
·
Emissione dell’ordine/contratto [02.12:
ordine/contratto d’acquisto; 02.13: clausole contrattuali standard per
subappalti di attività ad elevato rischio d’infiltrazione mafiosa (ex art. 1
comma 53 Legge 190/2012); 02.14: clausole contrattuali standard per subappalti
lavori e/o forniture in opera; 02.15: altre clausole contrattuali standard; 02.16:
clausole risolutive espresse per subappalti di attività ad elevato rischio
d’infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 53 Legge 190/2012) 02.17: altre
clausole risolutive espresse 02.18: sicurezza nei contratti di acquisto/nolo di
macchinari, attrezzature o apprestamenti; 02.19: contratto di acquisto/nolo di
macchinari, attrezzature o apprestamenti; 02.20: contratto di subappalto; 02.21:
contratto di acquisto infragruppo; 02.22: incarichi professionali (progettisti,
commercialisti, legali)];
·
Ricevimento dei materiali o
effettuazione delle prestazioni [02.23: controllo delle forniture; 02.24:
controllo delle attrezzature, macchinari e apprestamenti; 02.25: controllo
delle prestazioni in cantiere];
·
Ricevimento della fattura passiva e
contabilizzazione [02.26: controllo fattura e regolarità contributiva];
·
Modalità di gestione delle risorse
finanziarie: Pagamento [02.27: autorizzazione del pagamento];
·
Obblighi di informazione [02.28:
attività della funzione acquisti; 02.29: attività della funzione amministrativa;
02.30: attività della funzione tecnica];
Processo commerciale
·
Identificazione delle opportunità [03.01:
riscontro formale della valutazione a partecipare; 03.02: responsabile
commerciale della singola offerta; 03.03: costituzione di ATI – gare con
committente pubblico; 03.04: costituzione di ATI – gare con committente privato;
03.05: responsabile per stipula di un ATI; 03.06: costituzione dell’ATI –
statuto dell’ATI];
·
Analisi tecnica e stima dei costi [03.07:
responsabile dell’istruttoria tecnica della singola offerta; 03.08: stima dei
costi; 03.09: determinazione degli oneri per la sicurezza];
·
Predisposizione e riesame dell’offerta
[03.10: dichiarazioni in sede di offerta; 03.11: definizione del prezzo o del
ribasso; 03.12: correttezza del regime IVA applicato al contratto; 03.13:
attività con finanziamenti dell’Unione Europea; 03.14: documentazione di gara];
·
Aggiudicazione e stipula del contratto
[03.15: correttezza nell’attività commerciale; 03.16: riscontro formale della
trattativa con il cliente; 03.17: contratto di vendita infragruppo];
·
Obblighi di informazione [03.18:
attività della funzione commerciale];
Processo di costruzione e gestione di
commesse
·
Gestione del cantiere [04.01:
rinvenimenti nell’area del cantiere];
·
Gestione del contratto [04.02: nomina
del responsabile di Commessa; 04.03: lavoro in ATI; 04.04: predisposizione
Stato Avanzamento Lavori (SAL); 04.05: correttezza nell’attività gestionale; 04.06:
utilizzo di macchinari, attrezzature o apprestamenti; 04.07: contrasto alla
criminalità; 04.08: documentazione di commessa];
·
Varianti e riserve [04.09:
formulazione delle riserve; 04.10: definizione delle riserve];
·
Fatturazione attiva e
contabilizzazione [04.11: dossier di commessa];
Processo di gestione di erogazioni
pubbliche
·
Istruttoria [07.01: nomina del
responsabile del procedimento];
·
Autorizzazione [07.02: autorizzazione
alla presentazione];
·
Assegnazione ed erogazione delle
risorse finanziarie [07.03: avvio investimento o spesa finanziata];
·
Sviluppo del progetto [07.04: nomina
del responsabile del progetto];
·
Rendicontazione [07.05: documentazione
di rendicontazione];
·
Modalità di gestione delle risorse
finanziarie (non presenti in questo processo);
·
Obblighi di informazione [07.06:
attività della funzione preposta al procedimento; 07.07: attività della
funzione preposta alla gestione del progetto];
Processo di gestione per la sicurezza
·
Definizione delle responsabilità per
la sicurezza [10.01: predisposizione del DVR; 10.02: conferimento nomine e
deleghe; 10.03: controllo dei soggetti delegati; 10.04: responsabile servizio
protezione e prevenzione (RSPP); 10.05: direttore tecnico; 10.06: capocantiere];
·
Valutazione dei rischi salute e
sicurezza [10.07: adeguamento del DVR; 10.08: rischi specifici nei cantieri
temporanei o mobili; 10.09: adempimenti relativi alla sicurezza nell’attività
immobiliare];
·
Oneri per la sicurezza [10.10: oneri
non soggetti a ribasso previsti dal PSC; 10.11: altri oneri per la sicurezza];
·
Controllo operativo per la sicurezza [10.12:
il sistema gestionale per la sicurezza in sede e negli impianti fissi; 10.13:
il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri];
·
Controllo degli adeguamenti
legislativi [10.14: la legislazione in tema di sicurezza];
·
Modalità di gestione delle risorse
finanziarie (non presenti in questo processo);
·
Obblighi di informazione [10.15:
attività della funzione preposta alla sicurezza];
Processo di gestione per l’ambiente
·
Definizione delle responsabilità per
l’ambiente [11.01: datore di lavoro; 11.02: controllo dei soggetti delegati; 11.03:
responsabile di stabilimento (quando esistente); 11.04: direttore tecnico; 11.05:
capocantiere];
·
Analisi degli impatti ambientali [11.06:
rischi ambientali; 11.07: rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili; 11.08:
autorizzazioni ambientali];
·
Gestione dei rifiuti [11.09: i rifiuti
del cantiere; 11.10: eventuale attività di raccolta, stoccaggio e trasporto
rifiuti];
·
Controllo operativo per l’ambiente [11.11:
il sistema gestionale per l’ambiente in sede e negli impianti fissi; 11.12: il
sistema gestionale per l’ambiente nei cantieri];
·
Controllo degli adeguamenti
legislativi [11.13: la legislazione in tema di ambiente];
·
Modalità di gestione delle risorse
finanziarie (non presenti in questo processo);
·
Obblighi di informazione [11.14:
attività della funzione preposta all’ambiente];
Processo immobiliare
·
Identificazione delle opportunità
immobiliari [12.01: riscontro formale della valutazione dell’operazione; 12.02:
nomina del responsabile dell’iniziativa immobiliare];
·
Sviluppo del progetto immobiliare [12.03:
definizione dei prezzi dell’immobile; 12.04: nomina del direttore tecnico di
cantiere; 12.05: predisposizione Stato Interno dei Lavori (SIL)];
·
Scelta agenzia immobiliare [12.06:
selezione dell’agenzia immobiliare; 12.07: contratto d’agenzia];
·
Vendita unità immobiliari [12.08:
listino prezzi; 12.09: piano delle vendite];
·
Fatturazione attiva e
contabilizzazione [12.10: requisiti del compratore; 12.11: contratto
preliminare di compravendita; 12.12: registrazione del contratto preliminare di
compravendita; 12.13: contratto di compravendita; 12.14: preventivo delle
varianti];
·
Modalità di gestione delle risorse
finanziarie [12.15: controllo valore incassato ed emissione fattura attiva –
Prenotazione; 12.16: emissione nota di credito ed autorizzazione al pagamento; 12.17:
controllo valore incassato ed emissione fattura attiva – Preliminare; 12.18:
controllo valore incassato ed emissione fattura attiva – Varianti];
·
Obblighi di informazione [12.19:
attività della funzione commerciale (immobiliare); 12.20: attività della
funzione tecnica; 12.21: attività dell’Alta Direzione].
[66]
Esempi ne sono i paragrafi dedicati alla responsabilità da reato nei casi di
svolgimento dell’attività imprenditoriale nelle forme dei raggruppamenti
temporanei di imprese, dei consorzi e delle società appartenenti ad un medesimo
gruppo, nonché gli approfondimenti sul modello 231 nelle piccole e medie imprese.
[67]
Esempio ne sono le considerazioni sull’incremento del rating di legalità e del
rating di impresa, nonché sull’accesso al credito bancario e sul miglioramento
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, derivanti dall’adozione ed
efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D. Lgs. 231/2001.
AVVISO TRUFFA SU INTERNET‼️
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