L’interazione tra le valutazioni di sostenibilità aziendale e il Modello 231 

La necessità di parlare di prevenzione della responsabilità
da reato delle società nell’ambito di un’iniziativa su “Il PNRR e i
principali
driver per un modello di sviluppo sostenibile” deriva dalla
interazione strettissima e crescente tra le valutazioni della “sostenibilità” ambientale,
sociale e organizzativa di un’impresa – condotte mediante i cosiddetti indici “Environmental
Social Governance
” (ESG) – e gli strumenti previsti dal D. Lgs. 231/2001
sulla responsabilità da reato degli enti[1].

Come è noto, gli indicatori ESG consentono di
valutare in ambito finanziario la sostenibilità di un’impresa e della sua
politica aziendale in base – ad esempio – alla sua attenzione verso l’ambiente,
all’osservanza al suo interno di valori di inclusione e sicurezza nei contesti
sociale e lavorativo, al rispetto dei diritti umani, all’adozione di un assetto
organizzativo idoneo a prevenire i fenomeni corruttivi.

Tale approccio deriva dalle sollecitazioni che
istituzioni pubbliche sovranazionali[2], il
mondo finanziario e l’opinione pubblica rivolgono alle imprese ad assumere una responsabilità
maggiore al contesto socio-economico e ambientale esterno e alle ricadute della
propria attività sulla comunità circostante.

È in questo punto che si coglie il raccordo tra
le valutazioni di sostenibilità dell’impresa e la prevenzione – da parte della
stessa – del rischio di commissione di alcuni specifici reati economici[3] nel
proprio interesse o vantaggio, mediante la predisposizione di un modello
organizzativo che individui le attività interne esposte a tale rischio e le
corrispondenti cautele idonee a ridurlo.

Ed invero, l’incremento dell’elenco dei reati
presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha «attratto
nell’ambito della competenza gestoria tematiche che afferiscono alla sfera della
legalità, alla tutela dell’ambiente e ai diritti sociali, con l’effetto di
responsabilizzare l’impresa ponendola quale garante del rispetto della legalità,
della tutela ambientale e sociale e, in definitiva, introducendo i temi della
sostenibilità nei sistemi di gestione
»[4].


Gli incentivi alla sostenibilità aziendale e all’adozione del Modello 231 

L’attualità e rilevanza del percorso di
sostenibilità dell’azienda e del modello 231 – anche in chiave di finanziamenti
PNRR – emerge da tutta una serie di incentivi alla loro adozione.

Già nel maggio
del 2021 il Consiglio dei Ministri segnalava alla stampa – tra i criteri per
partecipare alle gare del PNRR – l’impegno dell’impresa a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei
processi produttivi (c.d. rating di sostenibilità)[5].

Nello stesso
anno la European Banking Association (EBA) ha
introdotto i criteri ESG nelle nuove linee guida sulla concessione del credito alle
PMI e grandi imprese, affinché i relativi rischi siano
considerati in modo adeguato e trasparente[6].
La sostenibilità dell’azienda diventa, dunque, elemento oggetto di valutazione
da parte del sistema bancario e finanziario ai fini dell’analisi del merito
creditizio[7].

Ancora, il nuovo
Codice di Autodisciplina delle società quotate (cd. Codice di Corporate
Governance
2020) pone la sostenibilità di lungo periodo dell’azienda tra
gli obiettivi di gestione strategici che l’organo amministrativo deve perseguire,
includendo nelle proprie valutazioni relative alla definizione del livello di
rischio accettabile «tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica
del successo sostenibile della società
»[8].

Quanto al “modello
231”, la sua importanza nei rapporti dell’impresa con la Pubblica
Amministrazione emerge – oltre che dall’attitudine a prevenire i fenomeni
corruttivi anche in relazione ai finanziamenti previsti dal PNRR – dal fatto
che esso

  • contribuisce al conseguimento del rating di legalità,
    il quale nelle gare per opere pubbliche o per la fornitura di beni o servizi
    può comportare vantaggi competitivi in termini di preferenza in graduatoria o di
    punteggio, oltre a poter influire sulla valutazione dell’offerta
    [9];
  • rientra tra le misure cd. di self-cleaning aziendale previste
    dal Codice dei Contratti Pubblici per dimostrare l’affidabilità di un’impresa
    malgrado la sua esclusione da una procedura di gara pubblica
    [10] in
    particolari ipotesi;
  • rientra tra le misure di prevenzione collaborativa
    che il Prefetto può prescrivere all’impresa nel caso in cui accerti possibili
    tentativi d’infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di “agevolazione
    occasionale”, ai sensi del nuovo art. 94-bis del cd. Codice Antimafia (D. Lgs.
    159/2011), introdotto con il
    D.L. n.
    152/2021 (convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233) recante le disposizioni
    urgenti per l’attuazione del PNRR e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
    [11].


Conclusioni

La sostenibilità aziendale e la
prevenzione dei “reati 231” da parte degli enti rappresentano oggi e per il
futuro elementi strategici per favorire l’impatto positivo dell’azienda sulla
comunità socio-economica e sull’ambiente esterno e per la sua competitività sul
mercato, oltre a costituire i nuovi campi nel cui ambito la Next Generation
di professionisti ed imprenditori potrà e dovrà fornire il proprio contributo.



Testo
dell’intervento dell’Avv. Stefano Sarno al convegno “
Il PNRR e i principali driver
per un modello di sviluppo sostenibile
” (Napoli, 6 giugno 2022, Sala dei
Baroni del Maschio Angioino).

[1]
Cfr. sul punto, fra i più recenti, G.
Putzu – A. R. Carnà
, Gli indicatori ESG e il D. Lgs. 231/2001. L’integrazione
dei presidi di controllo a servizio della sostenibilità e della prevenzione del
rischio-reato
, in La responsabilità amministrativa delle società e degli
enti
, 1/2022; S. Sarno – R. Di Pietro,
La relazione tra il modello di organizzazione e gestione e gli indici ESG,
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2022; M. Moretti – P. Silvestri, ESG – tra
sistema integrato e autonomia dei suoi componenti
, in La responsabilità amministrativa
delle società e degli enti
, 2/2022.

[2] come
l’Unione Europea o l’ONU con la c.d. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

[3]
ad esempio, delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; reati
ambientali; reati di sfruttamento del lavoro e dell’immigrazione clandestina;
reati in materia di flussi finanziari e di riciclaggio di denaro ecc.

[4]
Cfr. G. Putzu – A. R. Carnà, op.
cit.
, pag. 101.

[5] In https://portale.assimpredilance.it/articoli/i-criteri-esg-dal-pnrr-alle-linee-guida-eba-sulla-concessione-del-credito

[6] In https://portale.assimpredilance.it/articoli/i-criteri-esg-dal-pnrr-alle-linee-guida-eba-sulla-concessione-del-credito

[7]
M. Moretti – P. Silvestri, op.
cit.,
pag. 77.

[8]
Cfr. G. Putzu – A. R. Carnà, op.
cit.
, pag. 98.

[9]
Art. 95 co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016. Per approfondimenti cfr. sul punto S. Sarno, Il rating di legalità e le
possibili interazioni con il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 secondo
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
, in https://www.impresaediritto.it/2021/01/il-rating-di-legalita-e-le-possibili.html,
27 gennaio 2021.

[10] Art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016:

  • comma 7: Un operatore economico che si trovi
    in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
    sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
    ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
    le singole fattispecie di reato, o al comma 
    5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
    risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
    provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
    personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
    .
  • comma 8: Se la stazione appaltante ritiene
    che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è
    escluso dalla procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data
    motivata comunicazione all’operatore economico.

[11]
Per approfondimenti cfr. sul punto B. Leone,
La prevenzione collaborativa nel Codice Antimafia, in https://www.impresaediritto.it/2022/02/la-prevenzione-collaborativa-nel-codice.html,
01 febbraio 2022.

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