Premessa.

Il primo ventennio di applicazione del Decreto Legislativo 231/2001 ha riacceso la luce su alcuni degli aspetti chiave del sistema di gestione e prevenzione delle aziende dal rischio del compimento di reati. 
Non poteva uscire indenne da quest’opera di analisi complessiva il vaglio dell’Organismo di Vigilanza, perno di chiusura del sistema della 231 e cartina di tornasole essenziale per la valutazione e la verifica dell’idoneità del Modello. 
Proprio su questo punto si è incentrato, allora, il tavolo di studio di Assonime dal titolo “L’organismo di vigilanza nella prassi delle imprese a vent’anni dal d.lgs. 231/2001” in cui si è passato in rassegna lo stato di attuazione della disciplina di riferimento di questo specifico organo esterno e super partes
Il campo di indagine, ristretto alle sole aziende emittenti titoli quotati sul mercato regolamentato, restituisce comunque uno spaccato importante della centralità dell’organismo in parola.

Il peso dell’organismo di vigilanza nell’applicazione ventennale del Decreto.

Lo studio condotto da Assonime ha rimarcato i caratteri distintivi dell’Organismo di Vigilanza. 
In primo luogo, l’indagine ha riguardato i profili relativi alla nomina: la maggior parte delle imprese interessate dallo studio ha ribadito che i membri dell’Organismo di Vigilanza vengono indicati in un atto amministrativo rimesso alla discrezionalità dell’organo di gestione societaria.
Sono gli stessi organi della governance societaria che, nel caso in cui se ne abbisogni, provvedono altresì alla revoca dei membri dell’organo di controllo: anzi, la revoca viene considerata una vera e propria best practice che assicura il corretto adempimento dei compiti assegnati per legge all’Organismo.
Nondimeno, la composizione dell’Organismo dipende dalla tipologia dell’attività svolta e dalle dimensioni dell’impresa. Quel che assume rilievo sul punto è la normativa di secondo livello di cui le singole aziende si sono dotate: molto frequente, se non unanime, è la previsione di un regolamento che ne disciplini il funzionamento; la previsione di specifiche cause di incompatibilità, decadenza e revoca; la previsione della destinazione di un budget idoneo a garantirne l’autonomia nell’espletamento dei singoli compiti. 
Sotto il profilo funzionale, invece, c’è concordia nel campione interessato dall’indagine nel ritenere che l’attività dell’Organismo di Vigilanza debba essere effettiva, attraverso la possibilità di avere accesso alla documentazione rilevante ai fini 231 che, spesso, fa da corredo all’analisi dei flussi informativi di cui sono destinatari i suoi membri. 
Su questa scia si colloca anche la frequente previsione, da parte dei singoli organi di controllo, di un piano di vigilanza nel quale vengono programmate le attività di auditing e ispettive collegate all’attività di controllo. 

Conclusioni.

Le aziende oggetto dello studio di Assonime, sebbene operanti in settori merceologici eterogenei del mercato, appaiono tutte accomunate dalla sensibilità al profilo reputazionale. Questo fattore le ha indotte ad adottare sistemi di compliance e di controlli avanzati, che sono adeguati alle migliori prassi nazionali e internazionali.
L’analisi di questo campione è stata condotta al metro dei principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla verifica di efficacia del Modello: l’indagine, in una materia che non necessità di essere ristretta in rigidi parametri normativi, ha indagato l’applicazione della normativa amministrativa di secondo livello, con uno sguardo incentrato anche alle buone prassi. 
L’esito finale ha restituito un’immagine di centrale importanza dell’Organismo di Vigilanza, nucleo essenziale del sistema di controlli idoneo, assieme agli altri soggetti coinvolti, ad assicurare la corretta amministrazione societaria e la diffusione della cultura della legalità nel contesto della società.

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