Premessa
Modalità di attivazione dei piani aziendali
L’ azienda può obbligare i lavoratori a vaccinarsi?
Dunque la “messa a disposizione” del vaccino contro il Covid-19 non vale di per sé sola a rendere obbligatoria per i lavoratori la sottoposizione a tale soministrazione. Tuttavia l’ art. 279 TUSL non si limita a prescrivere “la messa a disposizione di vaccini efficaci”, ma impone, altresì, “l’ allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42”. E l’art. 42 stabilisce che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Il datore di lavoro, pertanto, sarà obbligato, qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che con questi entrano in contatto, ad utilizzare nelle mansioni a rischio i lavoratori che abbiano accettato di vaccinarsi. Il rifiuto della vaccinazione, pur non dando luogo a responsabilità disciplinare, determina comunque l’obbligo in capo al datore di lavoro di utilizzare il lavoratore in diverse mansioni, o in mancanza di queste di sospenderlo senza retribuzione, in attesa che cessi la situazione di rischio.
Ciò posto, sebbene per la generalità dei lavoratori il legislatore ha confermato la volontarietà dell’adesione alla somministrazione del vaccino, lo stesso, con l’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, ha introdotto l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid – 19 per i soli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Si precisa, ad ogni buon conto, che tale obbligo è imposto fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Covid – 19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
L’art. 4 del D.L. n. 44/2021 disciplina, altresì, una dettagliata procedura per la sua concreta operatività, oltre che per l’adozione di specifiche misure in caso di inottemperanza. Infatti, l’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale avviene da parte dell’ASL e determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del Piano vaccinale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
A seguito di tale sospensione, come poc’anzi specificato, al datore di lavoro è stato riconosciuto il potere di adibire il lavoratore che ha rifiutato la vaccinazione, ove possibile, a mansioni anche inferiore, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se però l’assegnazione a mansioni diverse per il periodo di sospensione non fosse possibile, al lavoratore interessato non sarà corrisposta la retribuzione.
Conclusioni: la ricollocazione del lavoratore che non può o non vuole vaccinarsi