Il caso

In data 29 gennaio 2020 la Procura della Repubblica di Como
ha archiviato le indagini pendenti nei confronti di una società per l’illecito
amministrativo da reato di cui all’art. 25 co. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, in
relazione ai delitti di corruzione previsti agli artt. 318, 319 e 321 c.p.[1].

Secondo l’accusa, il presidente ed un consigliere delegato
della società coinvolta avevano consegnato ad alcuni intermediari,
commercialisti di propria fiducia, una ingente somma di denaro occorrente a
corrompere il direttore di un’Agenzia delle Entrate territoriale.

In particolare, la dazione di denaro era finalizzata ad
ottenere indebite riduzioni delle pretese erariali e la protezione nelle
verifiche fiscali pendenti nei confronti della società.

In ciò si sarebbe sostanziato l’interesse o il vantaggio
dell’ente, presupposto necessario per l’imputazione nei suoi confronti della
responsabilità amministrativa da reato in relazione ai delitti contro la pubblica
amministrazione commessi dai propri vertici aziendali, ai sensi dell’art. 5 co.
1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001.

 

La disciplina normativa

Come è noto, il decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica
) prevede che, nel
caso in cui determinate figure aziendali (come gli amministratori, i
rappresentanti legali, i dirigenti, i dipendenti a loro subordinati) commettano
alcuni reati cosiddetti “presupposto” (ad esempio corruzione,
riciclaggio, omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza sul
lavoro, reati ambientali e fiscali) nell’interesse o vantaggio di una società,
essa possa essere chiamata a rispondere del corrispondente illecito
amministrativo dipendente da reato previsto dal decreto medesimo, con sanzioni
pecuniarie ed interdittive che nei casi più gravi possono arrivare fino ad
1,549 milioni di euro e all’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività.

Tale disciplina consente tuttavia alla società di poter
andare esente da una simile responsabilità amministrativo-penale qualora essa
abbia adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto
penalmente rilevante – taluni presidi cautelari idonei a prevenire reati della
stessa specie di quello verificatosi.

Il decreto legislativo n. 231/2001 richiede in primo luogo
che la società abbia predisposto un modello di organizzazione, gestione e
controllo, ossia un sistema di documenti e procedure organizzative con cui
l’azienda

  • individua
    le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione dei reati-presupposto
    previsti da tale normativa
  • adotta
    specifici protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle proprie
    decisioni in relazione alle aree a rischio
  • individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di tali reati
  • predispone canali di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza appositamente nominato
  • prevede
    le sanzioni disciplinari da adottare in caso di violazioni del Modello.

In secondo luogo, la normativa in commento prescrive che la
società abbia provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza (OdV).

Tale “ufficio dell’impresa” – come definito dalla dottrina
maggioritaria in ragione della sua estraneità agli organi societari tipici ed
ai relativi poteri di gestione[2]
– deve essere munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo per esercitare
la funzione di vigilanza effettiva sul funzionamento e sull’efficacia del
Modello, e rappresenta il fulcro del sistema di flussi informativi che
l’azienda dovrà adottare per consentire la segnalazione degli illeciti
rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 commessi al proprio interno, al fine
di predisporre le eventuali implementazioni dei protocolli di prevenzione e
gestione del rischio-reato.

In tal modo, qualora un soggetto cd. apicale (art. 5 co. 1
lett. a)) si renda responsabile di taluno dei reati-presupposto previsti agli
artt. 24 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, il rapporto di immedesimazione
organica che si presume esistente tra gli organi dotati di poteri di direzione
e gestione dell’ente e la volontà dello stesso implica un’inversione dell’onere
della prova dell’efficacia esimente del Modello.

Ed invero, in tali ipotesi graverà sulla società – e non sul
Pubblico Ministero – il compito di dimostrare di aver adottato ed efficacemente
attuato un adeguato modello organizzativo interno, che non sussistano lacune o
inadempienze nell’attività di vigilanza dell’OdV, e che dunque l’autore abbia
commesso il reato “eludendo fraudolentemente” (art. 6 co. 1 lett. c)) il
Modello di organizzazione e gestione aziendale.

In particolare, l’elusione fraudolenta del Modello non si
risolve – come ribadito dalla giurisprudenza richiamata nel provvedimento in
commento – nella
«semplice
frontale violazione
[da parte dell’autore del reato] delle prescrizioni
adottate
»[3]
dall’ente.

Essa, infatti, ha come necessario presupposto la diligenza
organizzativa aziendale, tale per cui la condotta del soggetto apicale
responsabile del reato presupposto abbia comportato la
«rottura del rapporto di immedesimazione
organica
»
con la
volontà dell’ente.

In altri termini, è «necessario
dimostrare l’assenza di un deficit organizzativo e/o gestionale
» da parte
della società, ossia «che il modello organizzativo ha rappresentato un
ostacolo per la realizzazione del progetto criminoso tale da costringere gli autori
del reato ad aggirare i controlli da esso previsti
», attraverso una
condotta riconducibile ad una sua scelta personale che abbia «valenza
oggettivamente ingannevole
[…], non scongiurabile nonostante
l’attuazione delle prescrizioni del modello organizzativo
»[4]
.

 

La soluzione

Nella vicenda definita con il provvedimento in commento le
indagini hanno consentito di appurare che:

  1. la
    società si era dotata di un idoneo ed efficace Modello Organizzativo che,
    «nella parte speciale, prevede specifiche
    prassi, procedure e protocolli operativi con riferimento ai reati contro la
    pubblica amministrazione, che – in particolare, stigmatizzano
    “l’elargizione
    di promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti
    della Pubblica Amministrazione e/o a soggetti terzi da questi indicati o che
    abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli
    di parentela o affinità” […]. Ed ancora, “pagare una parcella maggiorata
    a legali in contatto con Organi giudiziari, affinché condizionino
    favorevolmente l’esito di un processo a carico della Società»;
  2. appresa
    l’originaria contestazione tributaria, la società aveva incaricato un difensore
    estraneo alla vicenda penale di resistere nelle sedi legali opportune,
    predisponendo un accantonamento di fondo imposte per l’eventuale soccombenza
    nel giudizio tributario ed informando il collegio sindacale e l’Organismo di
    Vigilanza, alle cui indicazioni si era adeguata. In tal senso, la condotta
    dell’ente è stata ritenuta corretta; 
  3. l’OdV
    aveva esercitato prontamente i propri autonomi poteri di iniziativa e
    controllo, acquisendo dagli organi amministrativi la documentazione ed i
    chiarimenti relativi all’indagine penale, nonché – con audit interno – gli
    interrogatori con cui gli amministratori accusati ammettevano al Pubblico
    Ministero le proprie responsabilità;
  4. i
    rapporti tra le persone coinvolte nella corruzione erano risalenti nel tempo,
    personali ed esterni alle dinamiche societarie;
  5. gli
    amministratori infedeli si erano dimessi e la società aveva provveduto alla nomina
    di nuove persone estranee ai fatti.

Le circostanze suesposte hanno portato la Procura della
Repubblica di Como ad escludere che nel caso di specie fosse ravvisabile la
responsabilità da reato della società, disponendo pertanto l’archiviazione
delle indagini a suo carico.

L’organo inquirente, infatti, ha ritenuto che gli
amministratori societari coinvolti – che nel frattempo avevano definito la
propria posizione processuale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
«hanno posto in essere condotte
totalmente al di fuori dei contesti sociali
[…], di fatto eludendo i
controlli interni, le procedure e il modello in vigore ai sensi del D. Lgs.
231/01.
[…] I presidi e controlli posti a fondamento dell’attività di
monitoraggio ex D. Lgs. n. 231/01 sono stati, nei fatti, aggirati e elusi dagli
ex amministratori, i quali hanno commesso il reato ipotizzato in totale
autonomia
».

 

Le
conclusioni

La vicenda in commento dimostra l’importanza crescente che la
cultura della compliance aziendale e dell’approccio basato sulla individuazione
preventiva dei rischi-reato ha assunto nella vita dell’impresa.

L’adozione e l’efficace attuazione da parte dell’ente – prima
della commissione di un fatto penalmente illecito – di un Modello Organizzativo
conforme ai principi ed alla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 non costituisce
un costo superfluo o una indebita 
intromissione nella vita della società.

Al contrario, l’analisi delle aree sensibili a rischio-reato,
la predisposizione di specifici protocolli per regolamentare le decisioni
interne e la nomina di un OdV autonomo ed indipendente possono rappresentare gli
strumenti indispensabili per escludere il coinvolgimento dell’ente – e la
conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive di particolare
rilevanza – nel caso di reati commessi dai propri amministratori.

[1]
Per consultare il provvedimento, cfr. www.rivista231.it.

[2]
Per una sintesi del dibattito sulla natura giuridica dell’Organismo di
Vigilanza, cfr. A. De Nicola: L’organismo
di vigilanza 231 nelle società di capitali
, Giappichelli, 2020, pag. 11-20.

[3] cfr.
Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677.

[4]
cfr. F. Sbisà – E. Spinelli (a
cura di): Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01),
Wolters Kluwer, 2020, pag. 45 – 46.

One Reply to “L’ELUSIONE FRAUDOLENTA DI UN ADEGUATO MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLA SOCIETÀ”

  1. AVVISO TRUFFA SU INTERNET‼️

    Internet oggi è pieno di ANNUNCI TRUFFA, per lo più nei commenti di vari siti e blog. Un gran numero di persone sono state vittime di truffe e hanno perso molti soldi a causa dei TRUFFATORI. La maggior parte delle truffe comuni che puoi vedere
    ❌TRUFFA PRESTITO BANCARIO. ❌TRUFFA INVESTIMENTI CRITTOGRAFICI.
    ❌TRUFFA DELLA LOTTERIA. ❌TRUFFA DI HACKING. e ho perso di più……

    ✳️La grande domanda è "Qualcuno può recuperare i propri soldi persi a causa di una truffa su Internet⁉️
    Dirò di sì e ti dirò come.

    L'unico modo per recuperare il tuo è assumere un hacker che ti aiuterà a riprenderti i tuoi soldi da questi truffatori e oggi è il tuo giorno fortunato, hai appena incontrato i ragazzi perfetti per il lavoro.

    CHI SIAMO❔
    Siamo PYTHONAX, un gruppo di hacker esperti e abbiamo dedicato il nostro tempo ad aiutare le persone a recuperare i loro soldi dai TRUFFATORI DI INTERNET. È stata condotta una ricerca per calcolare la quantità di denaro perso attraverso Scam ed è stato confermato che più di $ 3 miliardi di dollari all'anno.

    COME OPERIAMO❔
    Prima di tutto studiamo il truffatore portatoci hackerando il dispositivo della persona (telefono o computer) per ottenere informazioni su come, dove, questa persona conserva i soldi di cui è truffato (tanti di questi truffatori in realtà non risparmiano i soldi nelle banche, per lo più impilano il denaro in un portafoglio Bitcoin, in questo modo è sicuro e non è rintracciabile dalle autorità) e lavoriamo su una strategia per riavere i soldi e restituirli a chi hanno frodato.

    Contattarci è semplice, basta inviarci un messaggio tramite l'e-mail qui sotto.
    E-mail: PYTHONAXSERVICES@GMAIL.COM

    Se sei una vittima di una truffa su Internet o conosci qualcuno che lo è, contattaci immediatamente. Sei 💯% sicuro di contattarci, la nostra email è molto sicura.

    Forniamo anche servizi di hacking legittimi come:
    🔸Hacking/clonazione del telefono
    🔸Hacking e-mail e recupero password
    🔸Hacking dei social media e recupero della password
    🔸Recupero file cancellati 🔸Mobil Tracking
    🔸Rilevamento ed eliminazione dei virus. eccetera

    E-mail: PYTHONAXHACKS@GMAIL.COM

    Pythonax.
    2022 © Tutti i diritti riservati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This field is required.

This field is required.